Notizie giuridiche (e non) a cura dell'Avv. Paolo Alfano @starrlight76 - www.paoloalfano.it Disponibile anche il bot del canale @PareriLegali_bot Su Google Play Store "Easylex" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avv.paolo.alfano
📍 Fogli di mappa catastali disponibili online e gratuitamente
A partire dal 1 gennaio 2025, cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni potranno accedere gratuitamente e direttamente online ai fogli di mappa catastali di tutto il territorio nazionale, ad eccezione di Trento e Bolzano, dove il catasto è gestito dalle rispettive Province autonome.
💻 Come accedere: tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o, nei casi previsti, attraverso SMIDT e il Portale per i Comuni.
📄 Consultazione transitoria: per i fogli di mappa non ancora digitalizzati, sarà possibile consultare i documenti in modalità puntuale, con o senza rilascio di stampa o formato digitale, previa tassa per i servizi ipotecari e catastali.
Questo provvedimento, che attua l'art. 7 del Dl n. 139/2024, fa parte degli interventi normativi per modernizzare i servizi cartografici, come previsto dalla delega fiscale.
https://www.altalex.com/guide/infiltrazioni-condominio
Читать полностью…https://servicematica.com/condominio-e-debiti-il-singolo-proprietario-puo-opporsi-allesecuzione/
Читать полностью…CASS. ORD. 7040 del 17.03.2025 in tema di perfezionamento della prova delle notifiche effettuate a mezzo pec:
“ Secondo il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n.
228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello
stesso D.P.R.
L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del
messaggio di posta elettronica certificata.
Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato
dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico
dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione,
impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio,
determina pertanto L’ INESISTENZA della notificazione (cfr. in termini Cass.
nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi
di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).
Nel caso in esame, in cui la difesa della
ricorrente non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica
tramite P.E.C., e neppure è stata prodotta la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il
notificante.
Il procedimento di trasmissione degli atti non risulta in alcun modo conforme al diritto, posto che MANCA del tutto la prova dell’invio e
della consegna dell’atto con relativa certificazione del gestore del
servizio, ed a ciò consegue che si debba riscontrare la «totale mancanza
dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994, PUO FORNIRE LA PROVA del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in FORMATO DIGITALE ovvero – quando non sia possibile – in formato analogico
le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul
compimento della notifica, determina, l’INESISTENZA della notificazione “.
https://servicematica.com/avvocati-e-incarichi-societari-il-cnf-ribadisce-lincompatibilita/
Читать полностью…https://open.spotify.com/episode/0xxyQQL5V3bIiDNjgMQ7Mx?si=U2nxPjTfSVaSjtZS2eEP6Q
Читать полностью…Segnalati malfunzionamenti sui pagamenti pagoPa da stamattina che rendono impossibile acquistare il CU. Per eventuali segnalazioni urgenti utilizzare
info-pct@giustizia.it
https://www.ildubbio.news/avvocatura/usa-chatgpt-e-vince-la-gara-il-tar-si-puo-fare-xie4mayt
Читать полностью…https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2025/7299/
Читать полностью…Vademecum fiscale per avvocati
Читать полностью…https://www.avvocati-e-mac.it/podcast/49?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
Читать полностью…Pubblicato dalla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense il testo a fronte delle modifiche introdotte in materia di mediazione civile e commerciale dal D.Lgs. 216/2024 al D.Lgs. 28/2010.
https://www.fiif.it/wp-content/uploads/2025/01/mediazione24_testofronte.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2QSYHf1CL1mug9R2GVuJGXu2DNRysvior3-Y-l1-qeUl_hoZ1ID3CySPY_aem_qjEqHjJSYLRbz3x2SYnaQg