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Notizie giuridiche (e non) a cura dell'Avv. Paolo Alfano @starrlight76 - www.paoloalfano.it Disponibile anche il bot del canale @PareriLegali_bot Su Google Play Store "Easylex" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avv.paolo.alfano

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Avv. Paolo Alfano - diritto e dintorni

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/invito-mediazione-delegata-viene-comunicato-pec-difensore-conseguenze-107594.html

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https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_986411_da_oggi_il_ricorso_va_notificato_anche_all_agenzia_delle_entrate.aspx

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Nuovi formati all’orizzonte

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https://www.misterlex.it/doc/processo-telematico-schemi-dm-217-2023/

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https://www.cfnews.it/previdenza/contributo-unificato-per-procedure-esecutive-e-fallimentari-in-materia-di-lavoro-previdenza-e-assistenza/?cookieLawRefresh=1

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https://www.dirittoegiustizia.it/_doc/10801553

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e buona fine d'anno a tutto il canale.🥂

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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-30&atto.codiceRedazionale=23G00224&elenco30giorni=false Novità PENALE:
La prima è il d.lgs. 7 dicembre 2023 n. 203, pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre scorso, che entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio.
Tra le altre cose, l’art. 4 modifica gli artt. 419, 429 e 552 c.p.p., prevedendo che avviso di fissazione dell’udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio e decreto di citazione diretta a giudizio debbano contenere anche l’avvertimento che “potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede”.
Si tratta di avvisi previsti a pena di nullità (v. combinato disposto commi 1 e 7 art. 419, commi 1 e 2 art. 429, commi 1 e 2 art. 552 c.p.p
la norma transitoria di cui all’art. 7 prevede che le disposizioni di cui all’art. 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.

La seconda è il d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 206, pubblicato sulla G.U. in pari data, che entrerà in vigore il prossimo 11 gennaio.
Tra le altre norme, vale la pena dare uno sguardo agli artt. 49-56 che dettano modifiche in tema di attribuzioni del Procuratore distrettuale (art. 51 comma 3-bis c.p.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), procedure in materia di distruzione di merci contraffatte oggetto di sequestro (art. 260 c.p.p.) e operazioni sotto copertura (art. 9 l. 146/2006).
Di particolare rilievo la modifica dell’art. 260 c.p.p., il quale adesso prevede che, solo una volta che il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria dovrà disporre il prelievo di campioni dalle merci sequestrate, con l’osservazione delle modalità di cui all’art. 364 c.p.p., e la distruzione della merce residua, salvo che la sua conservazione sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.

La terza è il d.l. 30 dicembre 2023 n. 215, c.d. Milleproroghe, pubblicato sulla G.U. in pari data e che entrerà in vigore il 31 dicembre.
Le norme che riguardano il comparto giustizia sono previste all’art. 11.
Tra di esse vi sono: modifiche in materia di sospensione dei tramutamenti da parte del CSM (elevata fino a 1 anno in luogo degli attuali 6 mesi), differimento delle elezioni dei Consigli Giudiziari (da aprile a ottobre) e proroga del termine fino al 30 giugno 2024 per l’applicazione delle disposizioni del d.l. 137/2020 per i giudizi di impugnazione.

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https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10173

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https://youtu.be/XfcRobwv-jI

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https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/cassa-forense-l-f24-contributo-integrativo-minimo-compensabile-AF8cpA8B?fbclid=IwAR0ToKiW7Wku93bTZCyxobM_anlsRaJClVnUc0WTrWDTbmymIs_AH-f1d2w_aem_AfHMGRSnDkfDO_OXfTHGIFnL7vuIJN3VdWs5jEbytcoRm6HFXV_1PvhiRIVXlGFsyBk

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Cass. sez. unite 18-12-23 n. 35385 (sulla rilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile)

Ove il matrimonio si ricolleghi, in ragione di un progetto di vita comune, a una convivenza prematrimoniale della coppia, vertendosi, al più, in «fasi di un'unica storia dello stesso nucleo familiare», va computato, ai fini dell’assegno divorzile, il periodo della convivenza prematrimoniale solo ai fini della verifica dell’esistenza di scelte condivise dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
E' necessaria una previa allegazione e prova rigorosa, giovando ribadire che:
a) la convivenza prematrimoniale rileverà, ai fini patrimoniali che interessano, ove consolidatasi nel matrimonio, se assuma «i connotati di stabilità e continuità»;
b) l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali»;
c) sarà necessario verificare poi l’effettivo nesso tra le scelte compiute nella fase di convivenza prematrimoniale e quelle compiute nel matrimonio.
E’ stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, c.6, l. n. 898/70, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

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https://youtu.be/ElZWsm85Z5M?feature=shared

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https://www.facebook.com/100057142973065/posts/pfbid0seviXZ5p6cuAZLy56tuV8yYgBxuzcrkQhnw1j1qRuZLCnZuUACeZ2nyLXTY9EBXCl/

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Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/10801553 I parte https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/10801558 II parte

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https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC3026

BOZZA - Specifiche Tecniche ex art. 34 DM 44/2011 (REV 04.01.24)

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https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-termini-procedimento-semplificato.php?fbclid=IwAR0cL9syGI2pLNYks_XWrUcO-tdqo65_PXfS9VnOZDuH3tW-zXk5miHBvNE_aem_ASUD2WsuhtDz-CjrapnF0QM_IEqkBv-To2IqfVvN38drdUJIjHgOwezlJQtRScrb2CE

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https://www.cybersecurity360.it/news/gdpr-il-risarcimento-dei-danni-privacy-ha-funzione-compensativa-cosi-la-corte-di-giustizia-ue/

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https://www.fiif.it/dm44_2021-23/

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La quarta è il DM 29 dicembre 2023, pubblicato sempre sulla G.U. di oggi e che entrerà in vigore il prossimo 14 gennaio.
Si tratta del tanto atteso nuovo regolamento previsto dall’art. 87 d.lgs. 150/2022, che detta le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali (e civili).
Per il nuovo processo penale telematico, il sistema prevede termini e modalità di deposito degli atti diversificate e modulate differentemente per tipologie di soggetti, uffici e atti.
Le disposizioni non sono di facile lettura ma dal complesso delle norme dettate pare di poter ricavare la seguente disciplina.
Viene prevista una prima fase transitoria, con sistema del c.d. doppio binario (depositi telematici e cartacei).
A partire dal 14 gennaio 2024, il deposito degli atti potrà essere effettuato con modalità telematiche, sia per i magistrati (ma solo nella fase delle indagini preliminari e per alcuni uffici giudiziari: Procure, Eppo, GIP, Procure Generali ma solo per avocazioni) che per i difensori (per tutti gli atti da compiersi presso GdP, Procure, Tribunali, Eppo e uffici di secondo grado).
Sono invece espressamente esclusi da questa prima fase applicativa tutti gli altri uffici giudiziari, le misure di prevenzione, i procedimenti di esecuzione e le rogatorie.
Dal 1 gennaio 2025 per gli uffici di primo grado e dal 30 giugno 2025 per appello e cassazione, il deposito degli atti dovrà invece avvenire “esclusivamente con modalità telematiche”.
Dal 1 gennaio 2026 l’obbligo del deposito telematico degli atti riguarderà anche uffici minorili, sorveglianza, prevenzione, esecuzione, rogatorie e GdP.
Fino al 31 dicembre 2024 viene tuttavia mantenuta la possibilità di procedere anche ai depositi non telematici, ma con rilevanti differenze.
Per i magistrati il deposito anche in modalità non telematiche potrà avvenire per tutti gli atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione (noti e ignoti) e alla riapertura delle indagini.
Perciò, fino al 31 dicembre 2024, tutti gli atti del procedimento penale potranno continuare ad essere compiuti anche in modalità non telematica, fatta eccezione per gli atti relativi ad archiviazioni e riapertura indagini, i quali, a partire dal 14 gennaio 2024, dovranno essere compiuti solo con modalità telematiche.
Per i difensori, invece, fino al 31 dicembre 2024 il deposito potrà avvenire con modalità anche non telematiche, ma “ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione (…) e di riapertura delle indagini (…) nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato”.
Di conseguenza, pare di capire che dal 14 gennaio 2024 ai difensori non sarà più consentito, neanche in via transitoria, procedere al deposito di atti cartacei durante la fase delle indagini preliminari (in questo senso v. già art. 87 commi 6-bis e 6-ter d.lgs. 150/2022).
Fanno espressa eccezione a tale regola solo le impugnazioni cautelari e in materia di sequestro probatorio, per cui fino al 31 dicembre 2024 viene consentito il deposito anche con modalità non telematiche.
Rimane invece consentito il deposito mediante PEC previsto dall’art. 87-bis d.lgs. 150/2022 per tutti (e solo) i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

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https://servicematica.com/deposito-telematico-firma-digitale-valida-anche-se-generata-con-un-software-differente/

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https://www.dday.it/redazione/47944/it-wallet-portafoglio-identita-digitale-italiano-prima-versione-pubblica-entro-giugno-2024

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https://www.macitynet.it/se-hai-usato-la-foto-devi-pagare-subito-garante-indaga-su-copytrack/

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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico».

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Il malware #Vidar attacca ancora una volta le #PEC in Italia

ℹ️ È stata contrastata una nuova campagna di malspam volta a diffondere massivamente il malware Vidar attraverso messaggi di Posta Elettronica Certificata. La campagna è durata appena 20 minuti, dalle ore 00:07 alle 00:27 ma questo breve arco di tempo è stato comunque sufficiente a raggiungere un numero considerevole di caselle PEC.

🦠 #Vidar è un Malware as a Service che ha lo scopo di carpire:

➡️ Browser: password, cookie, etc;
➡️ Portafogli digitali;
➡️ Dati relativi alle carte di credito;
➡️ Autorizzazione Telegram;
➡️ Credenziali di accesso FTP, WINSCP, MAIL.

Dettagli e IoC

🔗 https://cert-agid.gov.it/news/il-malware-vidar-attacca-ancora-una-volta-le-pec-in-italia/

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CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO SI PUO’ PAGARE ANCHE CON F24
https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=13233&tipo=inEvidenza

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https://news.avvocatoandreani.it/articoli/lufficio-del-processo-secondo-riforma-cartabia-107467.html

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XXXV sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense
In corso i lavori a Roma

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